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Sez. 5, Sentenza n. 7306 del 07/04/2005 (Rv. 581500 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Modalità - Art. 38, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Riferimento al dettato degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. - Notificazione a mezzo posta per il tramite dell'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. - Idoneità - Notificazione a mezzo del servizio postale curata direttamente dalla parte - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581500-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 38, comma secondo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del rinvio agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., legittima la notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie a mezzo del servizio postale per il tramite dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 dello stesso codice, norma compresa nel medesimo titolo, capo e sezione della disposizione espressamente richiamata, mentre, non ripetendo, in ordine alle modalità di notificazione delle sentenze, la integrale formulazione dell'art. 16 del d. lgs. n. 546 del 1992 - il quale consente, in via generale, anche le notifiche a mezzo posta -, esclude, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione stabilito dal successivo art. 51, l'idoneità della notificazione eseguita direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)