Sez. 1, Sentenza n. 24494 del 17/11/2006 (Rv. 595196 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Omessa indicazione nella intestazione della sentenza del nome del difensore di una delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'omessa o inesatta indicazione nell'intestazione della sentenza del nome del difensore di alcuna delle parti produce nullità della stessa sentenza solo se riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito, a norma dell'art. 101 cod. proc. civ.; altrimenti, vertendosi in una ipotesi di mero errore materiale, essa dà luogo ad una mera irregolarità emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza di appello la cui epigrafe recava la indicazione, quale patrocinante dell'appellante, di un legale diverso da quello risultante dal mandato a margine del ricorso, e, quale domiciliatario, di un legale esercente in Padova, anziché in Venezia; nonché la indicazione di altro avvocato quale unico difensore della controparte, assistita, invece, da due legali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)