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Sez. 1, Sentenza n. 9093 del 12/09/1998 (Rv. 518867 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni "prima casa" - Acquisti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. n. 16/93 - Fruibilità del beneficio per due volte - Ammissibilità - Esclusione - Alienazione, prima del secondo acquisto, dell'immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518867-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Chi ha già usufruito delle agevolazioni fiscali, previste dalla legge 22 aprile 1982 n. 168 per l'acquisto della prima casa, non può usufruire per l'acquisto di una nuova abitazione delle analoghe agevolazioni concesse dal decreto legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, ancorché al momento del secondo acquisto abbia già alienato l'abitazione precedentemente acquistata, né può invocare, al fine di evitare la revoca dei benefici goduti in virtù della legge n. 118/85, il disposto dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993 n. 75, entrato in vigore in epoca successiva all'acquisto, trattandosi di disposizione non avente efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)