Sez. 5, Sentenza n. 18765 del 09/12/2003 (Rv. 568737 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Atti d'acquisto successivi al 1 gennaio 1992 - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa previste e fruite ex artt. 1 della legge n. 168 del 1982 o 2 del D.L. n. 12 del 1985, e quelle previste dalla legge n. 415 del 1991, dai decreti legge non convertiti nn.14, 237, 293, 348, 388, 455 del 1992, e dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 1993 - Cumulabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Le agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", previste e fruite ai sensi dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, e quelle previste dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, dai D.L. non convertiti nn. 14, 237, 293, 348, 388 e 455 del 1992, nonché dall'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, sono cumulabili, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 1 del D.L. n. 16 del 1993, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 marzo 1993, n.75, con conseguente rimborsabilità dell'eccedenza di imposte pagate per mancata fruizione delle agevolazioni spettanti. Nella ricorrenza delle condizioni previste, la disposizione trova applicazione anche per gli atti d'acquisto successivi al 1 gennaio 1992, e quindi anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 16 del 1993, fissata al 24 gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 415 art. 3, Decreto Legge 21/01/1992 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/1992 num. 237 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1992 num. 293 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1992 num. 348, Decreto Legge 24/08/1992 num. 388, Decreto Legge 24/11/1992 num. 455 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)