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Sez. U, Sentenza n. 1383 del 04/03/1986 (Rv. 444805 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - CONDOTTA DI TIPO CONTINUATIVO - ENUNCIAZIONE DELL'ADDEBITO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI SINGOLI ADDEBITI - EFFETTO INVALIDANTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444805-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - CONDOTTA DI TIPO CONTINUATIVO - ENUNCIAZIONE DELL'ADDEBITO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI SINGOLI ADDEBITI - EFFETTO INVALIDANTE - LIMITI.*

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrato, che si riferisca ad una sua condotta di tipo continuativo, articolatasi in una pluralità di episodi, l'enunciazione dell'addebito, nel decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, in termini sintetici, senza la specificazione di ciascuno di detti episodi, non spiega effetti invalidanti, qualora non manchi l'indicazione di elementi e circostanze idonee a porre l'incolpato in grado di conoscere con completezza le accuse, e quindi di svolgere ogni opportuna difesa (nella specie, anche in relazione al fatto che i singoli episodi erano stati oggetto di dettagliata contestazione in fase istruttoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 477, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)