Sez. U, Sentenza n. 358 del 16/01/1998 (Rv. 511632 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Correlazione fra accusa contestata e sentenza - Necessità - Fondamento - Garanzia del contraddittorio e della piena difesa dell'incolpato - Fatto contestato - Nozione - Riferimento al complesso degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato - Addebito di inoltro di "esposti" con modalità vessatorie - Carattere di vera e propria denunzia degli atti inoltrati - Irrilevanza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato la necessaria relazione fra l'accusa contestata e la sentenza, imposta dall'art. 34 del R.D.L. n. 31 maggio 1946, n. 511, attraverso il richiamo, pur con il limite della compatibilità, dell'art. 477 del previgente cod. proc. pen., mira allo scopo di garantire il contraddittorio portando a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati e di consentirgli così, un'adeguata difesa, dovendo intendersi per fatto contestato, in relazione alla detta "ratio" non solo quello indicato specificamente nel capo di incolpazione ma quanto risulta da tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali lo stesso è stato messo in grado di difendersi. Ne segue che, se la contestazione ha posto l'incolpato in grado di individuare i fatti addebitatigli, è irrilevante che nell'incolpazione si faccia riferimento ad "esposti" a carico di persone determinate, inoltrati dall'incolpato con modalità vessatorie, laddove si tratti più propriamente di denunzie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)