Sez. L, Sentenza n. 11286 del 18/07/2003 (Rv. 565282 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Indicazione sul certificato medico dell'indirizzo del lavoratore - Onere di verifica ed integrazione da parte del lavoratore - Omissione - Conseguenze - Equiparabilità a quelle del mancato invio del certificato - Esclusione - Impedimento al sorgere del diritto all'indennità di malattia - Sussistenza - Condizioni - Onere della prova.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell'INPS, il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere - in adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia; tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l'Istituto non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell'Istituto, il quale non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione, né può desumersi da altra comunicazione da parte dell'INPS in epoca temporalmente diversa da quella della malattia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)