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Sez. L, Sentenza n. 8093 del 26/07/1999 (Rv. 528974 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Indicazione sul certificato medico dell'indirizzo del lavoratore - Omissione - Impedimento al sorgere del diritto all'indennità di malattia - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528974-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l'Inps non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva desunto la possibilità di un regolare compimento del controllo presso il numero civico successivo rispetto a quello indicato nel certificato, perché un diverso incaricato di analogo controllo era riuscito, nella stessa situazione e per motivi rimasti imprecisati, a rintracciare ugualmente il soggetto da sottoporre a visita).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)