Sez. L, Sentenza n. 7909 del 23/08/1997 (Rv. 507030 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Indicazione sul certificato medico dell'indirizzo del lavoratore - Onere di integrazione da parte dell'assicurato - Omissione - Equiparabilità delle conseguenze a quelle del mancato invio del certificato - Esclusione - Impedimento al sorgere del diritto all'indennità di malattia - Sussistenza - Condizioni e limiti temporali - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell'INPS, il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, poiché è comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento. Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l'Istituto previdenziale non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sulla esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assicurato l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma a un comportamento negligente dell'Istituto, che non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la impugnata sentenza che aveva escluso il diritto del lavoratore all'indennità, non essendo stato provato che all'epoca dei fatti esistesse un sistema informatizzato di collegamento tra l'INPS e la locale anagrafe comunale, né che, comunque, l'INPS fosse all'epoca in grado di ricavare aliunde il dato omesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)