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Sez. 1, Sentenza n. 42723 del 07/10/2021 Cc. (dep. 22/11/2021) Rv. 282155 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Soggetto sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Permessi premio - Incompatibilità - Esclusione - Concessione - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282155-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di permessi premio, è illegittima la decisione del Tribunale di sorveglianza che dichiari il regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, di per sé incompatibile con la concessione dei permessi premio, in quanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e della disciplina della revoca di tale regime speciale, il giudice deve comunque valutare, in concreto, se il detenuto abbia collaborato con la giustizia o versi in un'ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile, e non sussista il pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)