Sez. 1, Sentenza n. 6766 del 05/02/2025 Cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287621-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Permessi premio - Art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis ord. pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o non prorogato.
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 27, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1 com. 1 lett. N. 3, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)