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Sez. 1 - , Sentenza n. 21946 del 08/06/2020 Cc. (dep. 22/07/2020) Rv. 279373 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Soggetto condannato per reati ostativi e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. – Accertamento della collaborazione impossibile strumentale a permesso premio – Dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per incompatibilità del beneficio con il regime di detenzione – Illegittimità.
Stato
decisa il 2020-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279373-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma primo, ord. pen. e sottoposto a regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, è illegittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari non luogo a provvedere su un'istanza di accertamento di impossibilità a collaborare con la giustizia, strumentale alla richiesta del beneficio, sul presupposto della sua incompatibilità con il regime detentivo speciale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)