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Sez. 1, Sentenza n. 7295 del 07/08/1997 (Rv. 506518 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE | Invocazione nel giudizio, di una sentenza esecutiva ma oggetto di impugnazione, resa, fra le stesse parti, un altra causa - Sospensione del processo - Necessità - Condizioni - Avvenuta impugnazione con mezzi ostativi del giudicato - Fattispecie in tema di avvenuta impugnazione con ricorso per revocazione avverso pronuncia di Cassazione.
Stato
decisa il 1997-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506518-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE

La sospensione del processo, in cui sia fatta valere quale titolo del diritto dedotto in giudizio una sentenza esecutiva resa in altra causa fra le stesse parti, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ove detta sentenza sia impugnata con mezzi ostativi alla formazione del giudicato, mentre è meramente facoltativa, ai sensi dell'art. 337 secondo comma cod. proc. civ., e come tale non è denunciabile con il ricorso per regolamento di cui all'art. 42 cod. proc. civ. (contemplato solo con riferimento all'art. 295 cod. proc. civ.), quando la sentenza medesima sia investita da impugnazione non preclusiva del giudicato, come il caso di revocazione avverso pronuncia di cassazione (artt. 395 n. 4 e 391 bis cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)