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Sez. 3, Ordinanza n. 671 del 14/01/2005 (Rv. 579560 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento di sospensione facoltativa del giudizio ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Impugnaibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579560-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata a tutela della garanzia del giusto processo, deve ritenersi che sia impugnabile con il regolamento di competenza necessario il provvedimento di sospensione facoltativa del giudizio, previsto dalla legge nell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la Corte di Cassazione, secondo i poteri d'indagine che le sono riconosciuti anche sul fatto in tema di regolamento di competenza, può sindacare nel merito il provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)