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Sez. 3, Ordinanza n. 9279 del 25/06/2002 (Rv. 555346 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Invocazione nel giudizio di una sentenza esecutiva oggetto di impugnazione, resa tra le stesse parti in altra causa - Sospensione del processo - Necessità - Condizioni - Avvenuta impugnazione con mezzi ostativi del giudicato.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555346-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui sia fatta valere quale titolo del diritto dedotto in giudizio una sentenza esecutiva resa in altra causa fra le stesse parti, è obbligatoria, la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ove detta sentenza sia impugnata con mezzi ostativi alla formazione del giudicato, mentre è meramente facoltativa, ai sensi dell'art. 337 secondo comma cod. proc. civ., e come tale il relativo provvedimento non è impugnabile con il ricorso per regolamento di cui all'art. 42 cod. proc. civ. (contemplato solo con riferimento all'art. 295 cod. proc. civ.), quando la sentenza medesima sia investita da impugnazione non preclusiva del giudicato, come la revocazione avverso pronuncia di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)