Sez. 6, Sentenza n. 5192 del 25/02/1997 Ud. (dep. 03/06/1997) Rv. 209306 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Procedimento diverso - Nozione - Indicazione - Fattispecie in tema di associazione per delinquere.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., è vietata la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato meramente formale quale il numero della iscrizione nel registro delle notizie di reato. Tale concetto, d'altro lato, non equivale a quello di "diverso reato" e in esso non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente erano stati utilizzati nei confronti di altro soggetto i risultati delle intercettazioni telefoniche attivate sulla utenza di un imputato proprio al fine di individuare compiutamente i componenti di una associazione per delinquere e accertarne le specifiche responsabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)