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Sez. 6, Sentenza n. 1626 del 16/10/1995 Ud. (dep. 10/02/1996) Rv. 203742 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In altri procedimenti | Procedimento diverso - Nozione - Indicazione - Fattispecie relativa ad associazione per delinquere e corruzione.
Stato
decisa il 1995-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203742-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In altri procedimenti

Il concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non equivale a quello di "diverso reato" ed in esso non rientrano pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabili quali prove del reato di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio gli esiti delle intercettazioni disposte per individuare compiutamente i componenti di un'associazione per delinquere ed accertarne le specifiche responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)