Sez. 6, Sentenza n. 2280 del 07/02/1985 Ud. (dep. 20/03/1986) Rv. 172187 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA RELATIVA - REVOCA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA RELATIVA - REVOCA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE.*
L'art. 520 cod. proc. pen. consente al giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento qualora non sia in grado di decidere allo stato degli Atti. Poiché l'assunzione di nuove prove è subordinata a quella condizione, è legittimo che lo stesso giudice possa rinunziarvi qualora, dopo avere disposto il mezzo istruttorio ed in qualsiasi momento, ritenga di avere acquisito, anche aliunde, gli elementi necessari e sufficienti per la decisione. Unica condizione alla revocabilità, perché la discrezionalità abbia un fondamento logico e non cada nell'arbitrio, è quella della motivazione con la quale, sia pure in Forma sobria e sintetica, si dia ragione della revoca. (Conf mass n 162500, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)