Sez. 3, Sentenza n. 102 del 11/01/1978 (Rv. 389397 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IMPRESCRITTIBILITA - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO OGGETTIVO PER PRESTAZIONE EFFETTUATA IN BASE A NEGOZIO NULLO - DIFFERENZA - EMISSIONE DI CAMBIALE IN ESECUZIONE DI NEGOZIO NULLO - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE DI NULLITA PRIMA DEL PAGAMENTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - AMMISSIBILITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - IMPRESCRITTIBILITA - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO OGGETTIVO PER PRESTAZIONE EFFETTUATA IN BASE A NEGOZIO NULLO - DIFFERENZA - EMISSIONE DI CAMBIALE IN ESECUZIONE DI NEGOZIO NULLO - MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE DI NULLITA PRIMA DEL PAGAMENTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - AMMISSIBILITA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
L'Azione di nullita e la relativa eccezione, la quale puo essere opposta a chiunque faccia valere pretese fondate su un atto nullo, sono logicamente e giuridicamente ben distinte dall'Azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, esercitata per il recupero della prestazione effettuata in base ad un negozio nullo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui venga emessa una cambiale in esecuzione di un negozio nullo, e quindi senza causa, l'obbligato che paghi la cambiale senza aver esercitato l'Azione di nullita per ottenere la restituzione del titolo prima del pagamento, non ha altra Azione se non quella di ripetizione di indebito oggettivo, la cui prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui e stato effettuato il pagamento non dovuto, non gia dal momento in cui questo pagamento e stato semplicemente promesso con l'assunzione dell'obbligazione cambiaria conseguente all'emissione del titolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)