Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 13/02/1998 (Rv. 512608 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | "Actio indebiti e nullitatis" - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Limiti - "Thema decidendum" modificato dalla sentenza di Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Poiché l'azione di ripetizione di indebito, fondata su un negozio nullo, è diversa dall'azione per la declaratoria di nullità di esso, non può esser proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, a meno che la sentenza di Cassazione abbia modificato la materia del contendere (art. 394, ultimo comma cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)