Sez. U, Sentenza n. 25815 del 11/12/2007 (Rv. 601080 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Disciplina transitoria - "Favor rei" previsto dall'art. 32 "bis" del d.lgs. n. 109 del 2006 - Conseguenze in tema di contestazione nel capo di imputazione - Riferimento alla vecchia e alla nuova disciplina - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, giusta la testuale previsione di cui all'art. 32 "bis" del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. q) della legge 24 ottobre 2006, n. 269), secondo la quale "per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto continuano ad applicarsi, se più favorevoli", le previsioni del r.d.lgs. n. 511 del 1946, l'inquadramento giuridico dei suddetti fatti nel capo di imputazione deve essere effettuato sia con riferimento alle norme sostanziali sopravvenute (nella specie artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 109 del 2006), sia con riferimento alle disposizioni del r.d.lgs. n. 511 del 1946 (nella specie art. 18), per consentire all'organo investito del potere disciplinare di individuare la disciplina applicabile. (Fattispecie relativa a procedimento promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina per fatti commessi precedentemente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 com. 3 lett. Q CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)