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Sez. 1, Ordinanza n. 3188 del 05/03/2002 (Rv. 552838 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza di reintegra nel possesso - Provvedimento del tribunale, nella fase a cognizione sommaria, dichiarativo della propria competenza - Impugnazione per regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Reclamabilità "ex" art. 669 - terdecies cod. proc. civ. delle misure interdittali contenenti un'affermazione della competenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552838-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di procedimenti possessori, il provvedimento con il quale il tribunale dichiari, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, dando disposizioni sull'acquisizione di elementi di valutazione e di giudizio relativi alla situazione dei luoghi, non è soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, ancorché privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, essendo invece previsto, avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti che il giudice pronuncia al termine della fase a cognizione sommaria, anche per l'affermazione di competenza in essi contenuta, il reclamo di cui all'art. 669 - terdecies cod. proc. civ., richiamato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)