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Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005 (Rv. 581115 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza di reintegra nel possesso - Provvedimento del giudice adito (nel caso, "ante causam") dichiarativo della propria incompetenza - Impugnazione per regolamento di competenza - Configurabiltà - Esclusione - Fondamento - Reclamabilità "ex" art. 669 - Terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581115-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di procedimenti possessori, il provvedimento con il quale il giudice adito (nel caso, "ante causam") dichiari, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, la propria incompetenza sull'istanza di reintegrazione nel possesso (nel caso, affermando essere competente a provvedere il giudice di una causa pendente nel merito) non è soggetto ad impugnazione con regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che - ancorché privi della forma di sentenza - abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, bensì a reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ., richiamato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)