Sez. 2, Sentenza n. 2042 del 07/03/1997 (Rv. 502859 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - POTERI DEL PRETORE | Pendenza del giudizio petitorio - Istanza di reintegra nel possesso ex art. 704 comma secondo cod. proc. civ. - Provvedimento del Pretore dichiarativo della propria competenza - Impugnazione per regolamento di competenza - Esclusione - Reclamabilità ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ..
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - POTERI DEL PRETORE
Il Provvedimento con il quale il Pretore in pendenza del giudizio di merito dichiara la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, limitatamente ai provvedimenti temporanei indispensabili, ai sensi dell'art. 704, comma secondo cod. proc. civ., non è soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, ma è reclamabile ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., richiamato dall'art. 703 (nuovo testo) cod. proc. civ.. (V. sent. 501 del 1995 Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 14, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)