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Sez. 3, Sentenza n. 2807 del 05/08/1968 (Rv. 335462 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI PER UNA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI DAZI DOGANALI E RELATIVO PIGNORAMENTO - CONFIGURABILITA DI CONTROVERSIA TRIBUTARIA - COMPETENZA PER TERRITORIO- FORO DELLA PA (ERARIALE) - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335462-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI PER UNA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI DAZI DOGANALI E RELATIVO PIGNORAMENTO - CONFIGURABILITA DI CONTROVERSIA TRIBUTARIA - COMPETENZA PER TERRITORIO- FORO DELLA PA (ERARIALE) - SUSSISTENZA.*

Per controversia tributaria deve intendersi qualsiasi contestazione, insorta anche in Sede di esecuzione ed incidente sulla regolarita formale degli Atti esecutivi, in cui venga dedotto in giudizio il rapporto d'imposta quale oggetto specifico della domanda e che si svolga fra il contribuente e l' amministrazione finanziaria titolare della pretesa fiscale. Ha, pertanto, natura tributaria la controversia nella quale il contribuente, cui e stata notificata un'ingiunzione per il pagamento di dazi doganali, seguita da pignoramento, propone opposizione all'esecuzione ed agli Atti esecutivi, contestando l'esistenza del credito e la validita del pignoramento. Tale controversia appartiene, quindi, alla Competenza del tribunale del luogo in cui ha Sede l' Avvocatura distrettuale dello stato nel cui distretto trovasi l'ufficio fiscale che ha liquidato l'imposta ed intrapreso gli Atti esecutivi per la sua esazione. (V. N.1186-66, massima n.322371' 1261-65, 1192-65' 1021-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)