Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 10/07/1980 (Rv. 408305 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PA (ERARIALE) - INDEROGABILITA - CONSEGUENZE - ECCEPIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - EFFETTI EX ART 44 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PA (ERARIALE) - INDEROGABILITA - CONSEGUENZE - ECCEPIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - EFFETTI EX ART 44 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
La controversia relativa ad una contestazione tra i soggetti di un rapporto tributario, si svolga essa in Sede di cognizione o di esecuzione, ha natura tributaria ed e, come tale, devoluta alla Competenza territoriale inderogabile del tribunale del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. In relazione ad essa, pertanto, l'incompetenza (per territorio) del giudice puo, a norma dell'art 38 cod proc civ, essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed essere altresi rilevata anche d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza dell'inoperativita degli effetti (incontestabilita, in caso di mancata proposizione dell'istanza di regolamento, della Competenza indicata dal giudice dichiaratosi incompetente) previsti dall'art 44 cod proc civ. (V 274/71, mass n 349740; (V 2807/68, mass n 335462).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)