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Sez. 2, Sentenza n. 474 del 20/01/1994 (Rv. 485045 - 01)

Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Previsione nel contratto del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene - Risoluzione della compravendita del bene acquistato con la somma mutuata - Legittimazione del mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata direttamente al venditore.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485045-01

Mutuo - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)

Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)