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Sez. 3, Sentenza n. 8253 del 24/05/2003 (Rv. 563539 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Previsione nel contratto del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo - Collegamento negoziale - Clausola di esclusione - Validità - Mancata consegna del veicolo - Eccezione di inadempimento - Opponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563539-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, è valida la clausola che, pur escludendo in modo palese il collegamento negoziale, faccia gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene. In tal caso il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di vendita ed il mutuatario, che non riceva il veicolo dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare di pagare le rate del mutuo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1814, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)