Sez. U, Sentenza n. 29 del 05/01/2016 (Rv. 637938 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Regolamento facoltativo di competenza avverso sentenza di primo grado - Rilevazione di ufficio del difetto di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
Qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel del giudice ai sensi dell'art. 37 c.p.c., attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe "inutiliter data" se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)