Sez. L, Sentenza n. 7865 del 23/12/1986 (Rv. 449811 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - ACCERTAMENTO DI DETTO DIRITTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI MATERIALI COMPIUTE DAL LAVORATORE - INSUFFICIENZA - LIVELLO DI RESPONSABILITÀ - E DI AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA CATEGORIA A1 AD UN DIPENDENTE DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI CORRISPONDENTI AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - ACCERTAMENTO DI DETTO DIRITTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI MATERIALI COMPIUTE DAL LAVORATORE - INSUFFICIENZA - LIVELLO DI RESPONSABILITÀ - E DI AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA CATEGORIA A1 AD UN DIPENDENTE DELL'ENEL.*
Qualora il lavoratore assuma di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in effetti riconosciutagli, occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione delle qualifiche implica anche un diverso tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché si deve non solo far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. (nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva riconosciuto la cat. A1 ad un dipendente dell'e.N.E.L. per lo svolgimento, in piena autonomia e responsabilità, delle operazioni inerenti alla gestione del magazzino di una centrale, la suprema Corte, cassando tale decisione, l'ha in particolare censurata per non aver essa considerato che, ai sensi dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L. e dell'art. 16 del successivo contratto del 1976, l'attribuzione della categoria impiegatizia A1, ove non ricorrano funzioni direttive, presuppone l'espletamento di mansioni di particolare importanza e complessità con l'assunzione diretta delle "notevoli responsabilità" che dall'Esercizio di quelle mansioni derivano). (Conf 4210/86, mass n 446988; (Conf 1597/85, mass n 439583; (Conf 4937/79, mass n 401597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)