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Sez. L, Sentenza n. 11373 del 02/11/1995 (Rv. 494490 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE | Diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni - Diritto all'inquadramento nella categoria A/1 - Estremi - Fattispecie relativa ad un dipendente dell'E.N.E.L. svolgente mansioni di assistente del capo ripartitore -.
Stato
decisa il 1995-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494490-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE

L'ordinamento interno dell'E.N.E.L., quale risulta dal C.C.N.L. del 21 aprile 1970, ha respinto la tradizionale distinzione dei dipendenti tra dirigenti, funzionari od impiegati e subalterni, limitandosi a suddividere i lavoratori in gruppi e categorie e secondo criteri che tengono conto, ai fini produttivi e retributivi, soltanto della maggiore o minore importanza delle mansioni svolte. In particolare, a norma dell'art. 15 di tale contratto, la categoria A/1 è specificamente prevista per quegli impiegati, tecnici o amministrativi, cui vengano assegnate alternativamente funzioni direttive o mansioni di particolare importanza tali, per ampiezza e natura, da implicare analoghe responsabilità, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento della qualifica suddetta, non è indispensabile lo svolgimento di funzioni direttive, implicanti un potere di rappresentanza negoziale esterna, ma è sufficiente anche lo svolgimento di mansioni di particolare importanza tali, per ampiezza e natura, da comportare analoghe, se non identiche responsabilità. (Nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Suprema Corte - aveva accertato il diritto all'inquadramento nella cat. A/1 di un dipendente dell'E.N.E.L. che svolgeva mansioni di assistente del capo - ripartitore, sul rilievo che le dette mansioni comportavano un autonomo potere decisionale solo in caso di guasti improvvisi, con obbligo, peraltro, di avvisare immediatamente il proprio superiore e di concordare con questi l'intervento, e senza alcun potere di programmazione del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)