Sez. L, Sentenza n. 4617 del 17/08/1982 (Rv. 422587 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE - SUSSISTENZA - RITARDO NELLO ESERCIZIO DELL'AZIONE IN RELAZIONE ALL'ESIGENZA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE - SUSSISTENZA - RITARDO NELLO ESERCIZIO DELL'AZIONE IN RELAZIONE ALL'ESIGENZA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
A seguito della sentenza 26 luglio 1979 n. 93 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dei commi secondo e terzo dell'art. 10 R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come sostituito dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n. 633, in relazione alla previsione di improponibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, nonché dello stesso articolo 10 nella parte sanzionante la improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione in caso di tardiva o mancata presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale diverso da quello precedente, qualsiasi questione relativa a pretese avanzate dai dipendenti delle aziende di pubblico trasporto, quale che sia il profilo patrimoniale di esse e ove anche questo sia del tutto assente, l'Azione giudiziaria è in ogni caso proponibile, ma può essere solo temporaneamente ritardata in relazione all'esigenza della presentazione del ricorso gerarchico inteso quale semplice condizione di procedibilità, rimanendo, pertanto, integra l'Azione stessa nell'ambito dei termini prescrizionali. (V 6427/80, mass n 410191; (V 5123/80, mass n 408979).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)