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Sez. 5, Sentenza n. 6406 del 19/03/2014 (Rv. 630396 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile - Determinazione - Attribuzione dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro - Contenuto - Effetti.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630396-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecaria e catastale, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa trovare pertanto applicazione lo specifico criterio indicato, per l'imposta di registro, dall'art. 50 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)