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Sez. 5, Sentenza n. 23234 del 13/11/2015 (Rv. 637407 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637407-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto il mutuo del socio, oggetto di accollo da parte della società, inerente al conferimento del bene immobile, nonostante l'elemento presuntivo contrario costituito dalla sua anteriorità rispetto alla costituzione della società).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)