Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/10/1998 Cc. (dep. 29/10/1998) Rv. 211503 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tribunale di sorveglianza - Decisione su reclami in materia di permessi premio - Procedura "de plano" - Legittimità- Esclusione - Osservanza delle forme del procedimento camerale nel contraddittorio delle parti - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il tribunale di sorveglianza, nel decidere sui reclami in materia di permessi premio, non può legittimamente adottare la procedura "de plano" ma è tenuto ad osservare le forme del procedimento camerale nel contraddittorio delle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt.666 e 678, comma 1, c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)