Sez. 1, Sentenza n. 1201 del 19/02/1997 Cc. (dep. 26/03/1997) Rv. 207230 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclami di detenuti o internati al magistrato di sorveglianza - Procedimento - Diritto dell'interessato a partecipare all'udienza camerale quando trattisi di provvedimenti che incidono sullo stato di libertà - Sussistenza - Fattispecie relativa ad esclusione dall'attività in comune e sospensione dai benefici premiali.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di reclami proposti da detenuti o internati al magistrato di sorveglianza, nelle materie di cui all'art. 69, comma sesto, dell'ordinamento penitenziario, deve ritenersi che, quando il reclamo al magistrato di sorveglianza abbia ad oggetto provvedimenti che incidono sullo stato di libertà del condannato, il provvedimento che ne segue debba consentire il pieno contraddittorio, comportante la partecipazione all'udienza camerale dell'interessato. Ciò in considerazione: a) del richiamo operato da detta norma alla procedura di cui all'art. 14 ter dello stesso ordinamento, il quale a sua volta richiama le disposizioni di cui al titolo II, capo II bis (da ritenersi tuttora applicabili, alla luce della letterale formulazione dell'art. 236, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., nelle materie di competenza del magistrato di sorveglianza) fra le quali disposizioni figura l'art. 71 bis che, al comma primo, prevede il diritto dell'interessato di partecipare personalmente alla discussione e di presentare memorie; b) agli interventi operati dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 febbraio 1953 n. 53 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 236, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., nella parte in cui non consentivano l'applicazione delle regole del procedimento camerale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio), nonché con le sentenze nn. 349 del 1993 e 227 del 1995 (che distinguono fra modalità di trattamento del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario e misure che, dando luogo a forme di espiazione fuori del carcere, incidono sul grado di libertà del detenuto e sono sempre, a differenza delle prime, di competenze dell'autorità giudiziaria). (Principio affermato, nella specie, con riguardo a reclamo avverso provvedimento del Consiglio di disciplina che aveva escluso il detenuto dall'attività in comune per 15 giorni e lo aveva sospeso dai benefici premiali a cagione del ritenuto accertamento di un tentativo di evasione).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 com. 2 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 236 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)