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Sez. 5, Sentenza n. 6957 del 14/03/2008 (Rv. 602553 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Debiti inerenti ad un'impresa - Deducibilità - Condizione e dimostrazione - Produzione delle scritture contabili - Necessità - Conseguenze - Stato patrimoniale dell'impresa familiare redatto dopo l'apertura della successione - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602553-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, la deducibilità dei debiti della massa ereditaria è disciplinata, quanto alle condizioni ed al regime probatorio, rispettivamente dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, secondo cui i debiti del "de cuius" inerenti all'esercizio di impresa vanno provati mediante scritture contabili obbligatorie tenute a norma di legge, da prodursi in originale o in copia autentica, ovvero in estratto notarile, entro il triennio dall'apertura della successione; va pertanto negata ogni efficacia probatoria ad una mera esposizione di parte attiva e passiva allegata all'atto di regolarizzazione dell'impresa societaria familiare, il cui stato patrimoniale, formato dopo l'apertura della successione stessa e a tale solo scopo, non è qualificabile come bilancio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)