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Sez. 5, Sentenza n. 7015 del 08/05/2003 (Rv. 562764 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Valore - Determinazione - Criterio stabilito nell'art. 16 D.Lgs. n. 346 del 1990 - Contenuto - Necessità di tener conto delle attività e passività esposte in bilancio o nell'inventario - Affermazione - Diversità di disciplina rispetto al criterio stabilito nell'art. 22 del d.P.R. n. 637 del 1972 - Sussistenza - Conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva - Affermazione.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562764-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI

In tema di imposta di successione, il valore delle azioni (o quote) e delle obbligazioni sociali, non quotate in borsa, compresi nell'attivo ereditario va determinato, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 346 del 1990, facendo riferimento al valore del patrimonio netto dell'ente o società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, o - in mancanza di bilancio o inventario - al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società, al netto delle passività (risultanti a norma degli artt. da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h e i dell'art. 12), e aggiungendo l'avviamento. Pertanto, a differenza che nella previsione dell'art. 22, comma secondo, del d.P.R. n. 637 del 1972, previgente, la valutazione di tali beni deve tener conto delle attività e passività (esposte in bilancio o, comunque, risultanti ai sensi degli artt. da 21 a 23), secondo il criterio di valutazione stabilito anche nell'art. 2437, comma primo, cod. civ., senza (come ha anche affermato la Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 250 del 2002) che tale disciplina, in relazione al diverso regolamento della valutazione delle partecipazioni di società quotate, possa considerarsi in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva, per la diversità delle situazioni considerate e per la possibilità - concessa anche all'Amministrazione finanziaria - di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o dell'inventario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 2437 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)