diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 21/04/2006 Ud. (dep. 07/06/2006) Rv. 233787 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE | Novella dell'art. 405 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Decisione della Corte di cassazione nel giudizio "de libertate" sulla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza - Assenza di ulteriori elementi a carico - Mancata richiesta di archiviazione - Conseguenze - Invalidità del giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233787-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE

La determinazione del P.M. di non richiedere l'archiviazione, nonostante la Corte di cassazione si sia pronunciata in ordine alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. e non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato, non preclude la valida instaurazione del giudizio, perché la norma di cui all'art. 405 comma primo bis, cod. proc. pen., ins. dall'art. 3 L. n. 46 del 2006, ha natura processuale e, trovando applicazione nella fase delle indagini preliminari, non obbliga comunque il G.i.p. a disporre l'archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 n. 2, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)