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Sez. 6, Sentenza n. 30534 del 05/07/2007 Ud. (dep. 26/07/2007) Rv. 237637 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE | Novella dell'art. 405 ad opera dell'art. 3, L. n. 46 del 2006 - Eccezione di improcedibilità dell'azione penale - Infondatezza - Ragioni - Ambito di applicazione dell'art. 405, comma primo bis, cod.proc.pen. - Limiti.
Stato
decisa il 2007-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237637-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE

Ai fini dell'esercizio dell'azione penale, la norma di cui all'art. 405, comma primo bis, cod.proc.pen., trova applicazione nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e pervenga, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità degli elementi di prova raccolti, ad una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo (annullamento destinato a precludere l'esercizio dell'azione penale), non invece allorquando il sindacato di legittimità verta sulla sufficienza o sulla congruità logica dell'argomentazione in materia di indizi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)