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Sez. 6, Sentenza n. 27032 del 06/02/2008 Cc. (dep. 03/07/2008) Rv. 241185 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE | Novella dell'art. 405 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Decisione della Corte di cassazione nel giudizio "de libertate" sulla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza - Assenza d'ulteriori elementi a carico - Mancata richiesta d'archiviazione - Conseguenze - Valida instaurazione del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241185-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione si sia pronunciata in sede cautelare in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato, la disposizione di cui all'art. 405, comma primo-bis, cod. proc. pen. non vincola il P.M. nelle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, nè la sua inosservanza comporta la nullità prevista dagli artt. 178 lett. b) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quanto all'iniziativa del P.M.. (Fattispecie in cui, dopo l'annullamento della ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale del riesame, confermato dalla Corte di cassazione, il P.M. aveva tuttavia formulato l'imputazione esercitando l'azione penale):

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 n. 2, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)