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Sez. 5, Sentenza n. 12804 del 03/09/2002 (Rv. 557235 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Provvedimento di rimborso parziale di un tributo - Impugnazione del rigetto implicito nel resto - Proposizione del ricorso dopo la scadenza del termine - Rilevabilità d'ufficio - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2002-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557235-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il provvedimento di rimborso parziale di un tributo e di rigetto implicito per il resto, proposto oltre i sessanta giorni fissati dall'art. 16, quinto comma, d.P.R. n. 636 del 1972, e decorrenti dalla notifica dell'atto soggetto ad impugnazione, è inammissibile e la verificatasi decadenza dall'impugnazione deve essere rilevata dal giudice, trattandosi di decadenza prevista nel pubblico interesse e perciò sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)