Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 27/02/1996 (Rv. 496051 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Proposizione del ricorso dopo la scadenza del termine - Rilevabilità d'ufficio - Inammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento del tributo dovuto (nella specie imposta ipotecaria ordinaria, interessi e soprattassa) proposto oltre sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, non impugnato, per motivi non riguardanti l'atto di riscossione coattiva, ma soltanto la debenza del tributo, è inammissibile e la verificatasi decadenza dall'impugnazione deve essere rilevata dal giudice, trattandosi di decadenza prevista nel pubblico interesse e perciò sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 cod. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)