Sez. 2, Sentenza n. 5610 del 28/11/1978 (Rv. 395392 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE - CARATTERE VINCOLANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE - CARATTERE VINCOLANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In Sede di liquidazione delle spese e degli onorari legali, il giudice - mentre in Sede di emissione di decreto ingiuntivo e vincolato, nei limiti della somma domandata, dal parere espresso dal consiglio dell'ordine forense competente - non e condizionato dal predetto parere in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, o quando la liquidazione e richiesta con le forme dell'ordinario giudizio di cognizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)