Sez. 1, Sentenza n. 1875 del 21/02/1995 (Rv. 490568 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE | Carattere vincolante - Esclusione - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Il parere espresso dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori in ordine alla liquidazione degli onorari è vincolante solo nella fase monitoria e non nel giudizio contenzioso, sia esso quello di opposizione a decreto ingiuntivo, sia anche il procedimento camerale speciale di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che è preceduto dal contraddittorio tra le parti ed ha, quindi, natura contenziosa.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)