diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6265 del 15/05/2000 (Rv. 536532 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Computo - Indennità previdenziali ricevute dal lavoratore - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536532-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Le indennità previdenziali (nella specie, indennità di disoccupazione)non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in quanto le stesse, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)