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Sez. L, Sentenza n. 9109 del 17/04/2007 (Rv. 596418 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Trattamento speciale per disoccupazione derivante da licenziamenti per crisi aziendale - Contestazione giudiziale della legittimità del licenziamento - Declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - Conseguenze - Irripetibilità alla stregua del trattamento di integrazione salariale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596418-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

In tema di trattamento speciale di disoccupazione in favore di lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva, che abbiano ottenuto la declaratoria di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, non trova applicazione, neppure in via analogica, la disposizione, eccezionale e derogatoria, dettata per l'irripetibilità del trattamento di integrazione salariale dalla legge n. 640 del 1979, inserita all'interno dei meccanismi per la stessa previsti dalla legge e postulando, diversamente dal trattamento speciale di disoccupazione, una situazione di certezza con il passaggio in giudicato della sentenza di invalidità del licenziamento (Nella specie la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto le censure dei ricorrenti che deducevano l'irripetibilità delle somme ricevute a titolo di indennità di disoccupazione sulla scorta della citata legge n. 640).

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 30/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/12/1979 num. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)