Sez. 2, Sentenza n. 4468 del 17/12/2008 Ud. (dep. 02/02/2009) Rv. 243277 - 01
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Ricorso per cassazione del PM - Conversione ex art. 580 cod. proc. pen. - Regola applicabile - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE
In tema di conversione di ricorso in appello, l'atto di gravame continua a essere regolato anche davanti al giudice d'appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, relativa a giudizio abbreviato, la Corte ha ritenuto che il ricorso del PG, convertito in appello a seguito di impugnazione degli imputati, contenesse solo censure di merito inammissibili in sede di legittimità e che pertanto il suo accoglimento da parte della Corte territoriale violasse le disposizioni di cui agli artt. 443, comma terzo e 568, comma terzo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)