Sez. 6, Sentenza n. 37381 del 09/04/2003 Ud. (dep. 01/10/2003) Rv. 227255 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE | Ricorso per cassazione - Conversione in appello nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 580 cod. proc. pen. - Applicazione della norma in qualsiasi caso di ricorso per cassazione, compresa l'ipotesi di ricorso proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE
L'art. 580 cod. proc. pen. detta una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione. Ne consegue che la norma va applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di merito, come pure nell'ipotesi si tratti di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)