Sez. 3, Sentenza n. 9693 del 16/11/1994 (Rv. 488658 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Esercizio del diritto di surrogazione - Effetti giuridici - Risarcimento integrale del danno da parte del danneggiante - Comunicazione dell'assicuratore di volersi avvalere della surrogazione successivamente a tale risarcimento - Azione contro il danneggiante che ha risarcito - Esclusione - Azione contro il danneggiato - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
La disposizione del primo comma dell'art. 1916 cod. civ. - in virtù del quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili - non dà vita ad una vera e propria surrogazione, ma pone in essere una forma peculiare di successione nei diritti del creditore, allo scopo di evitare un duplice risarcimento o un duplice arricchimento del danneggiato o del responsabile civile. Ne consegue che l'esercizio del diritto di surrogazione produce i suoi effetti giuridici dal momento in cui l'assicuratore (nella specie, l'I.N.P.S. che richiede il rimborso delle spese assistenziali erogate) comunica al terzo (nella specie, il danneggiante) la propria intenzione di surrogarsi, ma se tale comunicazione avviene dopo il risarcimento integrale del danno (sia pure in via transattiva) la pretesa non può rivolgersi contro il danneggiante che ha risarcito, bensì contro il danneggiato che ha ottenuto una doppia corresponsione di poste risarcitorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)